Descrizione
La richiesta di attivazione di didattica a distanza (DAD) e di didattica digitale integrata (DDI) è oggi regolata in modo più restrittivo rispetto agli anni precedenti in cui vigeva l’emergenza.
Attualmente la normativa prevede che possa essere attivata esclusivamente in situazioni particolari, soprattutto sanitarie, oppure per disabilità certificate che impediscano la frequenza scolastica in presenza, oppure per gravi motivi legati a procedure legali e socio/assistenziali debitamente documentate da una struttura pubblica (per es. richiesta del tribunale dei minori).
Laddove possibile, il ricorso alla DAD/DDI dovrà avere il più possibile carattere transitorio e il conseguente piano didattico personalizzato sarà caratterizzato dall’obiettivo di perseguire un ritorno graduale alla frequenza in presenza.
0