A norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, per i giorni:
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024 e LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2024, le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare incarica per il triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2024 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 18 novembre 2024.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 MEMBRI così assegnati:
A. il Dirigente Scolastico membro di diritto;
B. n. 8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
C. n. 8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile;
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione,di assegnazioneprovvisoriaodisoprannumero.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale (presso la sede centrale) dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15°giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (orario ufficio).
a) per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 20 presentatori;
b) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
c) per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente.
I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori.
Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO di CANDIDATI:
Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere Componente GENITORI degli ALUNNI n. 16 candidati su 8 da eleggere Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETORALE può essere candidato di alcuna lista. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre listedellamedesimacomponente.
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Si allegano alla presente prospetto scadenziario e normativa di riferimento
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