Comunicato UIL Scuola RUA

Comunicato A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

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Elisa Ferrero

Docente e referente

GPS SOSTEGNO, STIPENDI SBLOCCATI DOPO L’INTERVENTO
DELLA UIL SCUOLA: EMISSIONE SPECIALE A SETTEMBRE
Grazie alla nostra segnalazione al Ministero, sarà effettuata un’emissione speciale per garantire la
retribuzione dei docenti individuati da GPS I fascia sostegno con contratto finalizzato al ruolo nel 2025/26 e
in assegnazione provvisoria nel 2026/27. Pizzo: “Una risposta importante per il personale.”
Via libera agli stipendi dei docenti individuati dalle GPS di I fascia sostegno con contratto finalizzato al ruolo
nell’anno scolastico 2025/26 e successivamente destinatari di assegnazione provvisoria per il 2026/27.
La UIL Scuola era intervenuta il 10 settembre con una lettera al Ministero, a firma del Segretario nazionale
Paolo Pizzo, segnalando che, nonostante la regolare sottoscrizione digitale del contratto a tempo
indeterminato, in diversi casi il contratto non risultava acquisito dal sistema, impedendo la corretta
attivazione della retribuzione di settembre.
A seguito del nostro intervento, la criticità è stata risolta e nel corso del mese di settembre sarà effettuata
un’emissione speciale per consentire il pagamento degli stipendi al personale interessato.
“Abbiamo chiesto un intervento immediato perché non era accettabile che un problema di natura
amministrativa ricadesse economicamente sui docenti – afferma Pizzo -. Continueremo a monitorare la
situazione affinché tutti gli interessati ricevano quanto dovuto”.
Formazione del personale scolastico – Nuove regole per
l’accreditamento: domande dal 1° al 31 ottobre 2026
In allegato la Direttiva MIM n. 119/2026 e la relativa nota applicativa del 16 settembre 2026,
che modificano la disciplina per l’accreditamento e la qualificazione dei soggetti che erogano
formazione al personale scolastico.
Anche i soggetti già accreditati/qualificati con la precedente Direttiva n. 170/2016 devono
presentare una nuova domanda sulla piattaforma SOFIA dal 1° al 31 ottobre 2026.
Chi non presenta la nuova domanda entro il 31 ottobre decade automaticamente
dall’elenco. Tra le principali novità sono previsti nuovi requisiti, il Comitato tecnico-scientifico,
un Piano formativo annuale con almeno tre iniziative di almeno 10 ore ciascuna e nuove
modalità di monitoraggio e verifica.
Per chi presenta la domanda nei termini, il precedente accreditamento resta valido fino alla
conclusione della nuova istruttoria.

CONTRATTO PERSONALE ATA, LE ORE AGGIUNTIVE DEVONO
ESSERE SEMPRE RECUPERATE O RETRIBUITE
Nell’incontro sulla parte normativa, la UIL Scuola ha chiesto fino a quattro mesi per fruire dei riposi
compensativi, stop all’orario giornaliero frazionato e il riconoscimento di sabato e domenica per i
precari che completano l’orario settimanale.
Si è svolto il 9 settembre 2026, presso l’ARAN, un nuovo incontro del tavolo tecnico dedicato
alla revisione della parte normativa del CCNL relativa al personale ATA.
Nel corso dell’incontro, la UIL Scuola ha richiamato la necessità di intervenire su alcune
disposizioni contrattuali che, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni, presentano
criticità applicative, necessitano di maggiore chiarezza o richiedono un aggiornamento.
Per la UIL Scuola, il rinnovo contrattuale deve rappresentare l’occasione per rafforzare le
tutele del personale ATA, rendere più chiare le norme e ridurre le incertezze
interpretative che ancora oggi determinano applicazioni difformi tra le istituzioni scolastiche.Il
confronto odierno ha riguardato, in particolare, gli articoli da 51 a 61 del CCNL 2006/2009 e
gli articoli da 61 a 70 del CCNL 2019/2021, con un approfondimento sui principali istituti che
regolano il rapporto di lavoro del personale ATA.
Il tavolo tecnico dedicato al personale ATA proseguirà con l’esame della restante parte
normativa del contratto, con particolare riferimento alle disposizioni che riguardano
l’ordinamento professionale.
La UIL Scuola continuerà a portare al confronto le proprie proposte con l’obiettivo di
superare le criticità ancora presenti, rafforzare le tutele e valorizzare professionalmente
tutto il personale ATA.

ORARIO DI LAVORO E RECUPERI
Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione dell’orario di lavoro. Il CCNL
prevede diverse forme di articolazione – orario flessibile, plurisettimanale e turnazioni –
nell’ambito del piano delle attività predisposto dal DSGA e adottato dal dirigente scolastico.
Per la UIL Scuola è necessario rafforzare la prevedibilità dell’orario individuale,
prevedendo che eventuali variazioni dei turni e degli orari già programmati siano comunicate
con congruo anticipo e motivate da effettive esigenze organizzative, fatte salve le situazioni
imprevedibili e urgenti.
Sul tema delle prestazioni eccedenti e dei riposi compensativi, è stata evidenziata la
necessità di garantire che le ore effettivamente prestate e autorizzate non vadano perdute
qualora l’Amministrazione non consenta il recupero nei tempi previsti. La UIL Scuola ha
proposto, in particolare, di estendere fino a quattro mesi il termine entro il quale fruire dei
riposi compensativi maturati e di prevedere che, qualora il recupero non sia possibile per
motivate esigenze di servizio, venga individuato un periodo alternativo per la loro fruizione.
Resta per noi fermo il principio che le prestazioni aggiuntive regolarmente autorizzate
devono in ogni caso trovare riconoscimento, attraverso il recupero o, laddove questo non
sia possibile per esigenze dell’Amministrazione, attraverso la relativa retribuzione.
Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di scrivere nel contratto che non è possibile
frazionare l’orario di servizio giornaliero.

PART-TIME, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E SECONDO LAVORO
È stata inoltre evidenziata la necessità di rivedere alcune disposizioni relative al personale in
regime di part-time.
In particolare, la UIL Scuola ha chiesto di valutare il vincolo che attualmente esclude il
personale a tempo parziale dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo,
verificando la possibilità di consentirne lo svolgimento quando compatibile con l’articolazione e
la durata della prestazione lavorativa.
È stata inoltre sottolineata la necessità di distinguere la posizione del personale di ruolo
che ha scelto o ottenuto la trasformazione del rapporto in part-time da quella del
personale a tempo determinato assunto direttamente su spezzone orario. Si tratta di
situazioni diverse che, per la UIL Scuola, non possono essere automaticamente ricondotte alla
medesima disciplina, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle attività e agli incarichi
aggiuntivi.
La UIL Scuola ha chiesto anche di inserire nel contratto una disciplina più chiara sulle
modalità di computo delle assenze per il personale in part-time, con particolare
riferimento, ad esempio, alla malattia, ai congedi parentali e agli altri istituti di assenza,
tenendo conto delle diverse articolazioni del part-time, orizzontale, verticale e misto, ed
evitando interpretazioni difformi tra le istituzioni scolastiche. La stessa proposta UIL Scuola
evidenzia espressamente la necessità di chiarire come tali istituti debbano essere computati
per chi è in regime di part-time.
Sul tema dello svolgimento di una seconda attività lavorativa, è stata infine evidenziata
l’opportunità di aggiornare il testo contrattuale attraverso un espresso coordinamento con la
normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi e conflitto di
interessi, chiarendo anche i casi nei quali sia necessaria l’autorizzazione e quelli nei quali sia
sufficiente la comunicazione all’Amministrazione.

PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO – COMPLETAMENTO DELL’ORARIO E
GIORNI FESTIVI
Uno specifico approfondimento ha riguardato il personale ATA a tempo determinato.
L’attuale CCNL stabilisce che, quando il dipendente completa l’intero orario settimanale
ordinario, ha diritto al pagamento della domenica.
La UIL Scuola ritiene necessario superare l’attuale distinzione tra riconoscimento economico e
riconoscimento giuridico della giornata, proponendo che, in caso di completamento dell’intero
orario settimanale ordinario, la domenica sia non soltanto retribuita, ma anche computata
nell’anzianità di servizio.
È stata inoltre posta la questione del sabato nelle istituzioni scolastiche che adottano la
settimana corta. Per la UIL Scuola, quando il personale a tempo determinato completa
integralmente l’orario settimanale previsto, anche il sabato non lavorativo derivante
dall’articolazione dell’orario su cinque giorni deve essere riconosciuto ai fini economici
e giuridici, evitando che una diversa organizzazione della settimana lavorativa determini una
penalizzazione per il personale.
La nuova formulazione dovrebbe, infine, recepire direttamente nel CCNL il principio secondo
cui il completamento dell’orario può essere realizzato anche attraverso rapporti di lavoro
presso più istituzioni scolastiche, purché riferiti al profilo della medesima Area, evitando che
una questione già affrontata negli anni attraverso chiarimenti amministrativi continui a essere
lasciata fuori dal testo contrattuale.

PERIODO DI PROVA
La UIL Scuola ha inoltre richiamato alcune criticità della nuova disciplina del periodo di prova.
Il CCNL 2019-2021 prevede durate differenziate in relazione all’Area di appartenenza e
contempla la possibilità che il periodo di prova possa essere rinnovato o prorogato, alla
scadenza, per una sola volta.
Su questo aspetto, la UIL Scuola ha chiesto di rafforzare le garanzie del lavoratore, evitando
che il rinnovo o la proroga possano tradursi in una possibilità sostanzialmente discrezionale
dell’Amministrazione. È necessario individuare condizioni e motivazioni precise che
possano giustificare tale decisione, garantendo al dipendente certezza sulla durata e sulla
conclusione del periodo di prova.
È stata inoltre posta attenzione alla disciplina relativa alla malattia durante il periodo di
prova. Il contratto stabilisce che, decorso il periodo massimo di conservazione del posto, il
rapporto può essere risolto dall’Amministrazione. Per la UIL Scuola, proprio il carattere non
automatico della risoluzione rende necessario prevedere garanzie e criteri chiari, tenendo
conto della situazione del lavoratore e delle concrete prospettive di ripresa del servizio.

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DI RUOLO
Un ulteriore punto ha riguardato la possibilità per il personale ATA di ruolo di accettare
incarichi a tempo determinato in altro profilo o Area. La disciplina vigente consente tale
possibilità per incarichi di durata non inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, con il
mantenimento, senza assegni, della titolarità per il periodo previsto dal contratto.
La UIL Scuola ha evidenziato la necessità di rafforzare le tutele del lavoratore nei casi in cui,
dopo l’accettazione dell’incarico e il conseguente collocamento in aspettativa senza assegni
sul posto di titolarità, emergano successivamente errori dell’Amministrazione nella procedura
di individuazione, o comunque cause non imputabili al dipendente che impediscano la
prosecuzione dell’incarico.
Occorre evitare che una circostanza indipendente dalla volontà del lavoratore possa
determinare la perdita dell’incarico a tempo determinato e, contemporaneamente,
l’impossibilità di rientrare tempestivamente sul posto di titolarità. Per questo abbiamo
chiesto che il contratto preveda espressamente il diritto al rientro nella posizione di
provenienza quando la cessazione dell’incarico derivi da cause non imputabili al lavoratore.
La UIL Scuola ha inoltre ribadito una criticità già sollevata in occasione del CCNL 2019-2021,
che non abbiamo sottoscritto: la scelta di consentire l’accettazione dell’incarico
esclusivamente su posto intero, senza riconoscere in maniera adeguata la possibilità di
accettare incarichi su spezzone orario, continua a rappresentare per noi una limitazione
ingiustificata e penalizzante.
Impedire o limitare questa possibilità significa infatti ridurre le opportunità professionali del
personale di ruolo, anche quando lo spezzone risulti pienamente compatibile con le esigenze
del lavoratore e con la natura dell’incarico. Abbiamo pertanto chiesto di superare tale
vincolo e di consentire espressamente l’accettazione degli incarichi a tempo
determinato anche su spezzone orario, garantendo al personale ATA maggiori possibilità di
crescita e mobilità professionale.

Luoghi

Via degli Abeti 13

Via degli Abeti, 13

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